Il contratto di locazione per finalità turistiche è propedeutico alla soddisfazione di esigenze abitative legate al turismo e alle vacanze. La finalità turistica deve emergere ovviamente dal contratto. La durata può essere liberamente determinata dalle parti, decorso il termine convenuto, la locazione cessa senza necessità di comunicare la disdetta.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER FINALITA’ TURISTICHE

PREVISIONE LEGISLATIVA

art. 53, D.Lgs. n. 79/2011; art. 1, comma 1, lett. C, L. n. 431/1998

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 1571 e ss. del codice civile

MODELLO DI CONTRATTO

liberamente negoziabile tra le parti

APPLICABILITA’

per esigenze di tipo turistico-vacanziero

CANONE

liberamente concordabile dalle parti

DURATA DEL CONTRATTO

libera

ONERI ACCESSORI

è consigliabile fare rifermento nel contratto alla Tabella di cui al Decreto Ministeriale 16/1/2017 (Allegato D)

STIPULABILI

in tutti i Comuni del territorio italiano

AGEVOLAZIONI FISCALI

nessuna

REGIME FISCALE

il locatore può optare per il regime della “cedolare secca” se ricorrono i presupposti, diversamente si applica il “regime ordinario”; per le locazioni turistiche brevi (di durata non superiore a 30 giorni) si applica la cedolare secca e se il contratto è concluso da un intermediario, questi agisce da sostituto d’imposta

ALLEGATI OBBLIGATORI

attestazione di prestazione energetica dell’immobile

 

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